(Pubbicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 5, comma 25, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 che prevede interventi a sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia, da realizzare mediante la concessione di contributi a favore di istituzioni scolastiche autonome ovvero di comuni, singoli o associati, che realizzano iniziative definite in collaborazione con le medesime istituzioni scolastiche; Visto il comma 26 del citato Art. 5, che dispone che con apposito regolamento di attuazione si provveda a disciplinare modalita' di concessione dei contributi e limiti massimi di contribuzione che possono essere differenziati in funzione della tipologia delle iniziative ammesse e della ubicazione territoriale degli istituti scolastici in territori montani o svantaggiati; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'istruzione e della cultura; Sentito il competente comitato dipartimentale che nella seduta del 17 novembre 2000 ha espresso parere favorevole in merito al medesimo; Su conforme deliberazione giuntale n. 3731 del 1 dicembre 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'attuazione degli interventi di sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica delle scuole del Friuli-Venezia Giulia previsti ai sensi dell'Art. 5, comma 25, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 dicembre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 10 gennaio 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 22